Snellimento procedurale: Decreto Rilancio COVID-19
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02 Luglio 2020

Snellimento procedurale: Decreto Rilancio COVID-19

di MDA
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Semplificazione dei procedimenti amministrativi: le misure del Decreto Rilancio

Nell’ottica di apportare maggiore semplificazione ed imprimere un’accelerazione nei procedimenti amministrativi legati all’emergenza da COVID-19, l’art. 264 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto rilevanti misure di snellimento procedimentale, che resteranno in vigore fino al 31.12.2020.

Questi i punti principali:

i.   dichiarazioni sostitutive: vengono ampliate la possibilità da parte dei privati di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all’emergenza COVID-19.

ii.  annullamento d’ufficio: l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all’emergenza Covid-19 potrà essere disposto entro il termine di tre mesi, in deroga al regime ordinario dell’art. 21 nonies, comma, 1 della legge n. 241/1990, che prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento. Resta comunque salva l’annullabilità d’ufficio, anche dopo il termine di tre mesi, qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, accertate giudizialmente.

iii. SCIA e potere di revoca: il legislatore ha inoltre limitato i poteri di autotutela della PA su SCIA, nonché sugli atti di revoca. Con riguardo ai primi, è stato infatti previsto che qualora un’attività relativa all’emergenza COVID-19 sia iniziata sulla base di una SCIA, una volta scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria, l’amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio solo entro tre mesi. Per quanto concerne, invece, il potere di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la novella normativa limita la possibilità di farvi ricorso, limitatamente ai provvedimenti adottati in relazione all’emergenza COVID-19, solamente nelle ipotesi di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”.

iv. Silenzio endoprodecimentale: viene, infine, previsto che dopo la formazione del silenzio cd. endoprocedimentale tra amministrazioni, il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare, entro 30 giorni, un provvedimento conclusivo espresso.

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