Ritenute di acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore
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01 Febbraio 2020

Ritenute di acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore

di MDA
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In vigore dal 1° gennaio 2020 l’obbligo del committente di controllare il versamento delle ritenute di acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore.

Con l’art. 4 D.L. 124/2019, convertito con rilevanti modificazioni dalla L. 157/19, pubblicata in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, è stata introdotta una serie di regole che interessano i committenti sostituti d’imposta privati e pubblici, residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi, che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 € ad un’altra impresa, mediante appalto, subappalto, affidamento a consorzi o mediante rapporti negoziati altrimenti denominati, qualora la relativa esecuzione:

  1. sia caratterizzata dall’impiego prevalente di manodopera (c.d. labour intensive);
  2. abbia luogo presso la sede del committente;
  3. avvenga mediante l’uso di beni strumentali di proprietà del committente (ad esempio: servizi di pulizia, vigilanza, servizi informativi, logistica).

La norma impone al committente di richiedere all’impresa affidataria ed alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell’appalto/subappalto.

Al fine di consentirgli la verifica dell’ammontare versato, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento, non solo la copia delle deleghe di pagamento, ma anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto nel periodo di competenza, dettagliando per ciascuno di essi il codice fiscale, le ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta in corrispondenza all’esecuzione dell’affidamento e l’ammontare delle ritenute fiscali eseguite, nel complesso e per la specifica commessa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di cui sopra ovvero nel caso in cui, all’esito della verifica della documentazione trasmessa, risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, il committente, finché l’inadempimento riscontrato perdura, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio appaltati ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, dandone comunicazione entro i successivi 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

La legge preclude espressamente all’impresa appaltatrice o affidataria cui sia stato sospeso il pagamento del corrispettivo di poter agire in esecuzione nei confronti del committente, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

Nel caso in cui non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge (ovvero non richieda e non verifichi la documentazione di cui sopra e/o non provveda a sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di riscontrato inadempimento), il committente sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e/o di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La nuova disciplina non si applica qualora l’impresa appaltatrice o subappaltatrice certifichi al committente, mediante attestazione rilasciata dall’A.E. con validità di 4 mesi, che, nell’ultimo giorno del mese precedente la scadenza del termine di versamento delle ritenute:

  1. era in attività da almeno tre anni;
  2. era in regola con le dichiarazioni fiscali e di aver versato complessivamente all’erario, nell’ultimo triennio, un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
  3. non aveva subito iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 €, i cui termini di pagamento fossero scaduti e non adempiuti o non fossero stati sospesi o per la cui rateazione non fosse intervenuta decadenza.

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