Responsabilità 231: Interesse e vantaggio nei delitti colposi
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04 Settembre 2018

Responsabilità 231: Interesse e vantaggio nei delitti colposi

di MDA
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L’interesse ed il vantaggio nei delitti colposi in materia di sicurezza sul lavoro ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Con sentenza n. 16713, depositata lo scorso 16 aprile 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul presupposto dell’interesse o vantaggio nei delitti colposi (omicidio o lesioni personali) che siano conseguenza di una violazione in materia di sicurezza del lavoro, ai quali è associata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Invero, per imputare alla persona giuridica la responsabilità di un fatto commesso da un proprio apicale o dipendente, è necessario che il reato presupposto sia commesso nel suo interesse od a suo vantaggio (art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001). La recente sentenza ha confermato la compatibilità tra i reati colposi contro la persona (artt. 589 e 590 C.P.), caratterizzati dalla non volontarietà dell’evento lesivo dell’integrità personale, e le finalità della condotta, volta a soddisfare piuttosto un interesse ovvero ad ottenere un vantaggio per la persona giuridica, in ciò richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 38343 del 24 aprile 2014 (Sentenza Thyssenkrupp).

Infatti, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, i concetti d’interesse e di vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza del lavoro vanno riferiti alla condotta e coincidono con il risparmio economico o con l’aumento di produttività derivato dalla violazione di una norma antinfortunistica. L’interesse od il vantaggio invece non sono legati all’esito antigiuridico in sé (cioè alla lesione od alla morte del lavoratore); tale evento, per sua natura, non può essere collegato ad un interesse ovvero ad un vantaggio per l’ente, anche perché – evidentemente – presupporrebbe un comportamento doloso da parte del soggetto responsabile.

La Corte ha inoltre specificato che i due criteri d’imputazione dell’interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, esprimendo il concetto dell’interesse una valutazione delle finalità del reato apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto secondo un giudizio marcatamente soggettivo, avendo invece il criterio del vantaggio una connotazione essenzialmente oggettiva, valutabile ex post sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Secondo la recente sentenza nei reati colposi legati ad una violazione della normativa di sicurezza del lavoro ricorrerebbe il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni personali del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica attraverso “una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa”, mentre sussisterebbe il requisito del vantaggio quando la persona fisica “ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”.

Con questa pronuncia si consolida quindi l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, nel solco tracciato dalla sentenza Thyssenkrupp, avuto presente che si affacciano nella giurisprudenza anche alcune più illuminate posizioni, per le quali la valutazione dell’esistenza dell’interesse o del vantaggio deve essere condotta anche in rapporto alla complessiva politica ed organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza del lavoro. (Corte di Cassazione, 16.04.2018, sent. n. 16713).

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