Produttore e violazioni del destinatario
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05 Marzo 2021

Produttore e violazioni del destinatario

di MDA
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Omessa od incompleta compilazione del formulario: il produttore dei rifiuti non risponde per le violazioni commesse dal destinatario.

Con Ordinanza n. 28569 del 16 settembre 2020 (depositata il 15 dicembre 2020) la Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, si è pronunciata sul tema dei formulari di trasporto di rifiuti e sull’applicazione delle relative sanzioni amministrative, stabilendo che ogni soggetto coinvolto nella loro compilazione (produttore, trasportatore e destinatario) è responsabile esclusivamente per quanto riportato nelle sezioni di sua competenza.

Nel caso esaminato, il destinatario di un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi aveva omesso di rappresentare nella sezione quinta, casella 11 del formulario – di sua specifica competenza – alcuni dati obbligatori, in violazione dell’art. 193 D.Lgs. n. 152/2006; di tale violazione però era stata ritenuta responsabile pure la società produttrice dei rifiuti.

La Corte ha affermato che l’incompletezza relativa alla casella 11 è attribuibile esclusivamente al destinatario dei rifiuti, posto che tale casella è espressamente a lui riservata e deve essere compilata al termine del trasporto: dunque l’omessa od incompleta redazione dei formulari di accompagnamento di cui agli artt. 193 e 258 D.Lgs. n. 152/2006, per la parte relativa alla casella di esclusiva competenza del destinatario, non dà luogo a responsabilità del produttore.

È stato così smentito un precedente orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, che aveva ritenuto responsabili in concorso tra loro tutti i soggetti tenuti alla compilazione del formulario in riferimento ad ogni informazione in esso contenuta, avendo visto nella sottoscrizione apposta nel formulario un’assunzione di  responsabilità in ordine alla completezza e veridicità di tutti i dati inseriti nel documento, anche se riferibili all’attività degli altri soggetti interessati (vd. Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2019, n. 34031).

Si segnala che il tema è stato oggetto di un recente intervento del Legislatore, all’atto del recepimento delle Direttive europee in materia di economia circolare. Il nuovo art. 193, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006 – così come sostituito dall’art. 1, comma 19, D.Lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, in vigore dallo scorso 27 settembre  – prevede che “*nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza*” e, in particolare, “il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”.

L’Ordinanza della Cassazione ha dunque anticipato i tempi, applicando condivisibili principi, ora formalizzati dal Legislatore nella normativa ambientale, volti ad escludere ogni automatismo in tema di responsabilità amministrativa, la cui effettiva sussistenza deve essere valutata in concreto sotto il profilo dell’attribuibilità della condotta al singolo soggetto, diversamente da quanto finora ritenuto acriticamente da molti Organi di controllo.

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