Pillola di Penale d’Impresa n. 1
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03 Luglio 2020

Pillola di Penale d’Impresa n. 1

di MDA
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La legislazione dell’emergenza: a sorpresa arriva pure la sospensione dei termini per proporre querela

L’art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (denominato “Decreto Rilancio”) ha riconosciuta la possibilità di considerare sospesi i termini per la presentazione di qualsiasi querela: un provvedimento che è passato in sordina e che rischia di generare ulteriore confusione e dubbi d’illegittimità costituzionale.

Non bisogna dimenticare infatti che l’art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 ed integrato, da ultimo, proprio con il D.L. n. 34) aveva già disposto che dal 9 marzo all’11 maggio 2020 “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. L’art. 221 adesso sopravvenuto ha espressamente aggiunto allo stesso comma 2 la seguente statuizione: “Per il periodo compreso tre il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”, cioè di quella disposizione in virtù della quale il diritto della Persona Offesa da un reato – che non sia perseguibile d’ufficio dall’Autorità Giudiziaria – a presentare la relativa querela “non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.

A prescindere dai sottili distinguo in ordine alla natura sostanziale o processuale dell’istituto della querela disciplinato dal Codice Penale (per vero tradizionalmente considerato piuttosto istituto di diritto penale sostanziale, per ciò stesso sottratto a qualsiasi disposizione di legge generale riguardante la sospensione dei termini processuali), v’era stato qualche commentatore che, con approccio alquanto pratico, nelle settimane scorse aveva già rilevato che, nell’ambito della concetto di “atto” inserito nel testo dell’originario art. 83, comma 2, fosse da ritenersi compreso pure l’atto di denuncia-querela.

L’art. 221 – almeno in apparenza – permette quindi di superare questa situazione d’incertezza, ma pone immediatamente all’attenzione l’aspetto non meno problematico della sua efficacia retroattiva.

Disponendo difatti che “per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale” (intendendo così riferirsi al periodo di generale sospensione dei termini giudiziari introdotto proprio dal comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020) ed entrando in vigore a far data dal 19 maggio 2020, ne discende che ai sensi dell’art. 221:

– se il termine per proporre la querela fosse stato ancora in corso durante l’intero periodo di sospensione (cioè fino allo scorso 11 maggio compreso), la Persona Offesa disporrà a tal fine di ulteriori 63 giorni rispetto ai tre mesi normalmente stabiliti all’art. 124 C.P.;
– se, invece, lo stesso termine fosse scaduto nel periodo compreso fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, la Persona Offesa, che sarebbe ormai decaduta dal diritto di presentare querela, potrà ancora esercitare tale facoltà a decorrere dallo scorso 12 maggio e fino alla scadenza del numero di giorni trascorsi dal 9 marzo al giorno della scadenza dell’originario termine di tre mesi concessole dal Codice Penale.

Pur comprendendosi la ratio sottesa alla norma in questione (ovvero venire incontro a chi, nei mesi di emergenza sanitaria, non ha avuto modo di tutelare i suoi diritti, non avendo potuto recarsi presso il Legale di fiducia, o presso gli Uffici delle Procure – spesso chiusi o con personale a regime lavorativo ridotto – oppure presso la Polizia Giudiziaria, per ivi presentare la querela anche oralmente), devono essere evidenziati i dubbi d’illegittimità costituzionale che l’art 221 suscita, posto che determina la retroattività di una norma vantaggiosa sì per il querelante, ma sfavorevole al querelato, verso il quale si sarebbe ormai estinta la potestà punitiva e che invece si troverà ulteriormente esposto al rischio dell’instaurarsi di un procedimento penale nei suoi confronti.

Si è comunque al cospetto di una prospettiva/opportunità di cui è bene che le attività d’impresa siano edotte, fermo restando che in questa fase, in cui si devono fare i conti con norme che incidono pesantemente sui diritti del cittadino (ancor di più se indagato od imputato), adottate in gran fretta e con insufficiente ponderazione degli effettivi interessi in gioco e della possibile compromissione di fondamentali garanzie costituzionali, bisognerà considerare pure il possibile giudizio di legittimità od il correlato faro interpretativo da parte della Corte Costituzionale.

Come già accaduto per il comma 4 dell’art. 83 del D.L n. 18/2020 in tema di sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 dei termini di prescrizione dei reati interessati dai provvedimenti di rinvio d’ufficio assunti dai Giudici nell’ambito dei relativi procedimenti penali (si vedano le Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale assunte dai Tribunali Monocratici di Siena e di Spoleto, cui si è aggiunta la recentissima Ordinanza del Tribunale Monocratico di Crotone, che ne ha sospettato il contrasto con i principi di legalità ed irretroattività della legge penale più sfavorevole all’imputato previsti dagli artt. 25, comma 2, della Costituzione, 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 117 della Costituzione), non si può escludere che qualche altro Giudice sollevi una questione di illegittimità costituzionale pure rispetto all’art. 221, sostenendone ancora la violazione del principio d’irretroattività della norma penale più sfavorevole sancito dagli artt. 2 C.P. e 25, comma 2, della Costituzione, oltre a quello dell’uguaglianza nell’esercizio dei diritti di difesa previsto dagli artt. 3 e 24 della Carta dei diritti.

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