Pillola di Ambiente n. 1
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09 Giugno 2020

Pillola di Ambiente n. 1

di MDA
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Legge di conversione del D.L. “Cura Italia”. Novità in tema di deposito temporaneo di rifiuti

Il legislatore è intervenuto per risolvere a livello nazionale le criticità nella gestione dei rifiuti speciali venutesi a creare per effetto dell’emergenza COVID-19, modificando le norme in tema di deposito temporaneo di rifiuti e introducendo in sede di conversione in Legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” una modifica dell’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n. 152/2006 (così detto Testo Unico Ambientale).

La novità interessa tutte le imprese produttrici di rifiuti speciali e prevede una modifica alla disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti nello stesso luogo in cui essi sono stati prodotti, raddoppiando i limiti quantitativi ordinari previsti dal T.U. Ambientale ed aumentando i limiti temporali assoluti consentiti per il mantenimento temporaneo dei rifiuti prodotti nell’ambito del sito di loro produzione.

L’art. 113 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27 – in vigore dal 29 aprile 2020 – ha disposto infatti che “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2) del D.Lgs. n. 152/2006, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.

Nella sua versione previgente, l’art. 183, comma 1, lett. bb), stabiliva i due seguenti criteri di legittimazione del deposito temporaneo dei rifiuti, ponendoli in alternativa tra loro ed a scelta del produttore dei rifiuti:
Criterio temporale: avvio a smaltimento od a recupero dei rifiuti in deposito temporaneo con cadenza almeno trimestrale;
Criterio quantitativo: volume massimo dei rifiuti in deposito temporaneo pari a 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, con la precisazione che, solo in caso di mancato superamento in assoluto di questi limiti quantitativi, il deposito temporaneo non sarebbe potuto durare in ogni caso oltre l’anno.

La nuova disposizione di legge ha interessato solamente il criterio quantitativo, facendolo passare da 30 mc (di cui non più di 10 mc di rifiuti pericolosi) a 60 mc (di cui non più di 20 mc di rifiuti pericolosi); non superandosi in assoluto questi limiti quantitativi, comunque il deposito temporaneo non può durare più di 18 mesi (anziché i 12 mesi del regime precedentemente in vigore).

Rimane invece invariato il criterio temporale ordinario, che resta confermato nel termine massimo di tre mesi dalla data di produzione del rifiuto.

Si tratta di una disposizione che, non contenendo limitazioni temporali alla sua efficacia, dovrebbe dispiegare i suoi effetti e la sua validità anche in epoca successiva al termine dell’emergenza epidemiologica nazionale, fintanto che il legislatore non apporterà ulteriori modifiche all’art. 183 del T.U. Ambientale.

Stante il dato testuale della norma, appare dubbia l’opzione interpretativa da taluni propugnata, secondo la quale la modifica sarebbe limitata alla fase emergenziale (cioè fino al prossimo 31 luglio?), interpretazione che fa leva sulla rubrica dell’art. 113 bis “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” (che farebbe pensare ad una deroga temporanea alla normativa ordinaria), nonché sulla collocazione della norma nell’ambito di un provvedimento volto a contrastare l’emergenza sanitaria COVID-19.

L’intervento legislativo ha inoltre inteso rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la possibilità di derogare alle disposizioni generali e, quindi, ha l’effetto di rendere inefficaci (almeno parzialmente) le Ordinanze contingibili e urgenti emesse da alcuni Presidenti di Giunta Regionale ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che avevano anch’esse derogato – con soluzioni differenziate sui diversi territori regionali – ai limiti previsti in via generale per il deposito temporaneo di rifiuti.

Nel contesto territoriale veneto l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 15 aprile 2020, n. 41 aveva espressamente raddoppiato – con efficacia fino al 31 luglio 2020 – sia il criterio temporale (da trimestrale a semestrale), sia il criterio quantitativo (analogamente a quanto disposto dalla normativa nazionale), in deroga alla previgente versione dell’art. 183, comma 1, lett. bb), ora modificata dall’art. 113 bis della L. n. 27/2020.

In mancanza di una nuova Ordinanza regionale contingibile e urgente, motivatamente derogatoria rispetto alla nuova disciplina nazionale riguardante il deposito temporaneo di rifiuti, si ritiene cautelativamente che le imprese produttrici di rifiuti si debbano attenere alle disposizioni nazionali vigenti dal 29 aprile u.s., con la conseguenza che neppure in Veneto avrebbe efficacia il raddoppio del criterio temporale ordinario, da trimestrale a semestrale, pur dovendosi segnalare l’irragionevolezza di tale conseguenza, in considerazione delle finalità emergenziali – da ritenersi oggettivamente esistenti – che sarebbero state perseguite dal Presidente della Regione Veneto con la ricordata Ordinanza n. 41/2020.

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