Omesso Versamento: Certificazione Unica Necessaria
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03 Luglio 2018

Omesso Versamento: Certificazione Unica Necessaria

di MDA
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La Cassazione a Sezione Unite precisa gli elementi costitutivi del reato di omesso versamento di ritenute (commesso prima del 22 ottobre 2015)

La Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezione Unite in merito agli elementi costitutivi del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000, il quale punisce il sostituto d’imposta che non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (si pensi ad esempio alle ritenute fiscali operate dal Datore di Lavoro quale sostituto d’imposta sulle retribuzioni dei propri dipendenti).
È stato chiarito che la condotta punita dalla norma in esame non si esaurisce con il mero mancato versamento delle ritenute complessivamente operate dal sostituto d’imposta ed indicate nel Modello 770, per un ammontare superiore ad Euro 150.000,00, ma richiede anche l’ulteriore elemento rappresentato dal rilascio della c.d. Certificazione Unica al sostituito.
Solamente con il rilascio della certificazione delle ritenute si ha l’effetto di liberare il contribuente dall’obbligazione tributaria, vincolando altro soggetto – il sostituto d’imposta – al versamento della somma dovuta all’erario.
Ai fini della prova in giudizio del reato in questione non è sufficiente la semplice allegazione documentale del Modello 770, ovvero la testimonianza resa dal funzionario erariale che deponga sul contenuto delle dichiarazioni annuali, ma è necessario che l’accusa fornisca evidenza dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti (nell’esempio, ai dipendenti) da parte del sostituto d’imposta (Datore di Lavoro).
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda la versione dell’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000 antecedente alla riforma introdotta con l’art. 7 del D.Lgs. n. 158/2015, la quale alla condotta di omesso versamento di ritenute risultanti dalla c.d. Certificazione Unica rilasciata ai sostituiti ha aggiunto la diversa ipotesi di omesso versamento di ritenute risultanti come dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta.
La Corte ha chiarito che la modifica normativa costituisce una nuova incriminazione e che pertanto non è suscettibile di applicazione retroattiva in ossequio all’art. 25 Cost., potendo incidere solamente sulle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, intervenuta il 22 ottobre 2015. (Corte di Cassazione, SS.UU., 1.06.2018, n. 24782)

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