Novità Legislazione Regionale: Urbanistica, Ambiente e Trasporti
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04 Ottobre 2019

Novità Legislazione Regionale: Urbanistica, Ambiente e Trasporti

di MDA
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Legge Regionale 25 luglio 2019, n. 29: miscellanea di mezza estate

Il legislatore regionale ha approvato la L.R. n. 29/2019, pubblicata sul B.U.R. 30 luglio 2019, n. 83 ed in vigore dal 31 luglio 2019.

Si tratta di una legge regionale omnibus, il cui contenuto spazia dalle modifiche della legislazione urbanistica, alle modifiche della legislazione in materia di trasporto pubblico locale; dalle modifiche alla legislazione ambientale, alle modifiche in materia di rifiuti, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale; dalle modifiche delle funzioni amministrative, alle modificazioni in tema di cave, miniere, acque minerali e termali.

Sotto il profilo urbanistico (per il momento l’analisi è limitata a questa materia), merita un cenno alle seguenti modificazioni.

  1. Misure preventive e protettive per i lavori sulle coperture: viene sostituito l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985, con efficacia dalla pubblicazione del provvedimento di Giunta regionale, recante gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche.
  2. Modifica della procedura di valutazione ambientale strategica (art. 4 L.R. n. 11/2004): viene introdotta una sorta di procedimento semplificato per i piani urbanistici riferiti a piccole aree a livello locale – siano essi PAT, PI o PUA – ricorrendo le condizioni previste normativamente. Si prevede, in sostanza, una schedatura da parte dell’autorità procedente (di regola, il Comune) e l’adozione da parte dell’autorità competente (Regione) del parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda.
  3. Viene introdotto l’obbligo d’acquisizione dell’informativa antimafia in capo ai privati, parti di accordi urbanistici o di accordi di programma (ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 11/2004), dal valore superiore a 150.000 Euro.
  4. Viene introdotta una modalità di approvazione semplificata dei PAT: talune varianti (tipicamente indicate) vengono approvate dallo stesso Comune adottante, anziché dalla Provincia (o Città Metropolitana di Venezia). I termini per la pubblicazione e le osservazioni sono ridotti della metà.
  5. Viene introdotto un nuovo procedimento in conferenza di servizi per l’adeguamento di PAT e PATI alla pianificazione paesaggistica regionale, con la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
  6. Viene reintrodotta la possibilità di approvare i PUA con modifiche perimetrali contenute entro il 10% della superficie, nonché trasposizioni di zona. I PUA d’iniziativa pubblica o quelli attuativi di accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 possono prevedere la variazione del 15% della densità massima territoriale o fondiaria, dell’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modifiche anzidette non costituiscono variante al PI.
  7. Viene consentito, in deroga all’art. 44 della L.R. n. 11/2004, il riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o di albergo diffuso.
  8. Viene precisato, in merito alla nuova legge regionale sul Piano Casa (n. 14/2019), che per patrimonio edilizio esistente si intendono gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2019.

1. In tema di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) viene modificata la L.R. n. 55/2012, prevedendo che la mancata conclusione del procedimento SUAP – o il suo mancato avvio – nei termini previsti legittimi l’istante a rivolgersi alla Provincia o alla Città Metropolitana di Venezia, affinché detti Enti convochino la conferenza di servizi in via sostitutiva rispetto al Comune inerte.

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