Limiti Applicativi dell’Innalzamento Tassi Moratori
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01 Marzo 2019

Limiti Applicativi dell’Innalzamento Tassi Moratori

di MDA
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Gli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. e le cause di ripetizione di indebito

La sentenza in commento è di particolare interesse, trattandosi della prima pronuncia della Corte intervenuta sulla delicata norma introdotta con il D.L. n. 132/14 convertito in legge con L. 10.11.2014 n. 162 ed applicabile ai giudizi iniziati dopo il trentesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

La sentenza appare davvero interessante perché circoscrive l’ambito dell’applicazione della norma “alle obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto“, valorizzando l’incipit della norma, che va in questa direzione. La Corte, infatti, sottolinea che “elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l’incipit di cui all’art. 1284, 4° comma, che prevede che “se le parti non ne hanno determinato la natura..” si applica il saggio di interesse proprio delle transazioni commerciali“.

Diverso sarebbe se la norma fosse priva dell’inciso e prevedesse semplicemente l’innalzamento dei tassi dal momento della proposizione della domanda. In altre parole, appare logicamente, prima ancora che giuridicamente, incompatibile l’applicazione di una norma che prevede la possibilità di derogare pattiziamente alla previsione di tassi moratori altissimi (com’è previso nell’art. 5, con i limiti di cui all’art. 7, nella L. 231/2002) ad una fattispecie che prevede come unica fonte generatrice di interessi la legge.

La sentenza appare quindi pienamente condivisibile e comporta, si ritiene, l’inapplicabilità della stessa alle vertenze classiche nell’ambito bancario, ossia le domande di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in cui “gli interessi hanno la loro fonte generatrice in una responsabilità nascente dalla legge“, come statuito dalla datata ma illuminante sentenza della Suprema Corte del 17.02.1994 n. 1549 e dalla dottrina tradizionale.

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