Licenziamento periodo comporto e comunicazione
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04 Settembre 2018

Licenziamento periodo comporto e comunicazione

di MDA
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Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al lavoratore in malattia l’approssimarsi della scadenza del limite del comporto

La Sezione Lavoro della Cassazione torna ad affrontare il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto (si vedano le pronunce già esaminate nella Newsletter n. 3) per ribadire il principio secondo cui, atteso che il licenziamento per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo è riconducibile ad una fattispecie di risoluzione per impossibilità parziale e sopravvenuta della prestazione, il dato dell’assenza dal lavoro per infermità del lavoratore – debitore della prestazione – ha un valore puramente oggettivo che prescinde dalla conoscenza che il lavoratore abbia dell’operatività del limite del comporto e della durata complessiva dell’assenza. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che laddove non sussista un obbligo contrattuale in tal senso, non viola i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto il datore di lavoro che non avvisi il lavoratore, assente per malattia, dell’approssimarsi del termine di comporto e della possibilità di ricorrere alle ferie o all’aspettativa per evitare la risoluzione del rapporto. (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 17.08.2018, sent. n. 20761).

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