Inefficacia Pagamenti nel Concordato Preventivo
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01 Marzo 2021

Inefficacia Pagamenti nel Concordato Preventivo

di MDA
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L’inapplicabilità dell’art. 44 L.F. ai pagamenti eseguiti nella pendenza del concordato sfociato in fallimento

Con la sentenza in esame il Tribunale romano afferma la non applicabilità dell’art. 44 L.F. ai pagamenti eseguiti in pendenza di concordato preventivo poi sfociato in fallimento, non potendosi estendere ai suddetti pagamenti il principio di consecuzione delle procedure di cui all’articolo 169 bis L.F.

L’art 44 L.F., invero, sanziona con l’inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento in ragione dell’intervenuto spossessamento; tuttavia, tale norma, non può trovare applicazione nel concordato preventivo, nel quale non ha luogo lo spossessamento medesimo, ma sono solo previste limitazioni alla gestione dell’impresa, come la necessità di conseguire preventivamente l’autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

L’inapplicabilità di tale norma al concordato, invero, è positivamente confermata dal mancato richiamo di tale articolo nell’art. 169 bis L.F. che estende al concordato preventivo l’applicazione di alcune norme che disciplinano gli effetti della dichiarazione di fallimento.

Non è condivisibile, pertanto, l’isolato orientamento inerente il richiamo al principio di consecuzione tra le procedure, che renderebbe inefficaci, come se fossero stati eseguiti dopo il fallimento, i pagamenti effettuati invece prima della dichiarazione di fallimento in pendenza della procedura concordataria o preconcordataria.

Il principio di consecuzione tra le procedure, invero, è stato codificato all’articolo 69 bis, co.2,  L.F., norma che prevede espressamente la retrodatazione del c.d. periodo sospetto in caso di fallimento consecutivo a c.p.  solo per le azioni previste dagli artt. 64,65,66,67 e 69 L.F. ma non per l’azione di cui all’art. 44 L.F. (Tribunale di Roma, 2.02.2021).

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