Incoterms 2020: le principali novità rispetto al passato
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02 Luglio 2020

Incoterms 2020: le principali novità rispetto al passato

di MDA
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All'inizio del 2020, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha rilasciato gli Incoterms 2020, 11 acronimi fondamentali per definire le responsabilità tra venditore e acquirente nelle transazioni commerciali internazionali.

Ad inizio 2020, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms, aggiornando la precedente versione del 2010: si tratta di 11 acronimi, formati da tre lettere ciascuno, utilizzati nel commercio come regole di interpretazione dei termini di consegna nella compravendita di merci.

Gli Incoterms descrivono le obbligazioni tra venditore e acquirente (chi fa cosa), quando e dove avviene la consegna della merce (e quindi il momento in cui si verifica il passaggio dei rischi) e, infine, la ripartizione dei costi (trasporto, carico/scarico, sdoganamento, etc.).

Suddivisi in 4 gruppi (F, D, E, C), non sostituiscono in alcun modo il contratto, ma lo integrano; sono termini facoltativi, di diritto pattizio che non fanno riferimento né al momento in cui avviene il trasferimento della proprietà, né al metodo di pagamento.

Il corretto utilizzo degli Incoterms prevede l’indicazione in contratto, in successione: 1) della regola di resa adottata; 2) de luogo a cui la resa afferisce; 3) dell’edizione Inconterms a cui si intende fare riferimento.

Con riferimento al primo punto, in estrema sintesi le regole di resa, attualmente, sono:

7 termini relativi al trasporto multimodale:

  1. EXW (Ex Works o Franco Fabbrica): la merce è a disposizione dell’acquirente presso la sede del venditore (o in un altro luogo indicato). Successivamente l’acquirente sostiene tutti i costi e i rischi del trasporto. Per quanto sembri la regola con minor onere a carico del venditore, espone quest’ultimo al rischio di non riuscire a recuperare la documentazione doganale (fuori dal suo controllo) relativa alle esportazioni operate.
  2. FCA (Free Carrier o Franco Vettore): il venditore mette a disposizione la merce resa in un dato luogo presso un vettore (o il magazzino di uno corriere) concordato col compratore e provvede al pagamento dei costi relativi all’operazione doganale di esportazione. Il compratore si assumerà tutti i costi e rischi del carico e del trasporto successivo.
  3. CPT (Carriage Paid to o Trasporto Pagato fino a): il venditore consegna le merci (e trasferisce il rischio) all’acquirente, consegnandole allo spedizioniere incaricato dal venditore. Le spese di trasporto sono a carico di quest’ultimo.
  4. CIP (Carriage and Insurance Paid to o Trasporto ed Assicurazione pagati fino a): simile al precedente ma prevede, in aggiunta, il costo dell’assicurazione – a carico del venditore – contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.
  5. DAP (Delivered at Place o Reso al Luogo di Destinazione): il venditore si assume tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione concordato; lo sdoganamento è a carico dell’acquirente. Il rischio passa in capo a quest’ultimo quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione di quest’ultimo in un dato luogo.
  6. DPU (Delivered at Place Unloaded – Reso al Luogo di Destinazione Scaricato): l’acronimo prende il posto del vecchio DAT; analogo al DAP, con la differenza che la merce viene non solo trasportata ma anche scaricata nel luogo indicato.
  7. DDP (Delivered Duty Paid o Reso sdoganato): simile al DAP, prevede, inoltre che il venditore si accolli l’obbligo di sdoganare la merce, sia in fase di l’esportazione che di importazione. Presenta notevoli rischi per il venditore ove non sia perfettamente consapevole delle procedure di importazione nel paese di destino (ai fini fiscali il venditore deve avere un rappresentante in loco).

4 termini prettamente marittimi:

  1. FAS (Free Alongside Ship o Franco Lungo Bordo): la consegna avviene con il deposito delle merci lungo il bordo della nave (ad es. su una banchina o una chiatta) individuata dall’acquirente nel porto di spedizione indicato.
  2. FOB (Free on Board o Franco a Bordo): la merce deve essere caricata in nave (la regola non distingue se in stiva o meno).
  3. CFR (Cost and Freight o Costo e Nolo); con tale termine, il venditore consegna le merci a bordo della nave. Il venditore deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per spedire la merce nel porto di destinazione indicato.
  4. CIF (Cost Insurance and Freight o Costo, Assicurazione e Nolo): il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci si trovano a bordo della nave. Il venditore è tenuto anche a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.

Con riferimento al secondo punto occorre indicare con precisione il luogo a cui la regola di resa fa riferimento (ad es. città, porto, punto di consegna).

Il terzo punto riguarda l’indicazione precisa dell’edizione di riferimento per evitare equivoci interpretativi, questo perché non esiste un effetto abrogativo della nuova edizione sulla precedente, che continua, quindi, ad esistere e può continuare ad essere invocata ove più conveniente per le parti.

L’aggiornamento degli Incoterms è prevalentemente motivato dalla rapida evoluzione che il mondo dei trasporti e della logistica hanno subito nell’ultimo decennio per venire incontro alle richieste del mercato globale sempre più caratterizzato da traffici su containers, unioni doganali e zone di libero scambio, digitalizzazione dei documenti di trasporto.

Queste le principali novità:

– FCA – Polizza di carico (“bill of lading”): le parti  possono concordare che nel caso di vendita via nave il compratore comunichi al proprio  vettore di consegnare al venditore una polizza di carico (“on board Bill of Lading”) con annotazione di messa a bordo  a favore del venditore, anche se sia avvenuta solo la  consegna e non già il carico “on board” della merce sulla nave; ciò dà la possibilità al venditore – ove ne sia il caso – di beneficiare di un credito documentario (ad es. attraverso una lettera di credito) che presupponga tale annotazione.

E’ stato, inoltre, incentivato l’utilizzo della resa con FCA per la vendita di merce containerizzata, riservando quella FOB per la merce non containerizzata (ad es. granaglie, petrolio, minerale di ferro, ecc.).

  •  Indicazione dei costi: L’identificazione dei costi a carico delle parti è stata resa più immediata rispetto all’edizione 2010 (i costi sono ora riportati negli articoli A9/B9 di ciascuna regola Incoterms).
  •  Coperture assicurative nelle regole CIP e CIF: sono stati previsti differenti livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF. Nel CIF rimane l’obbligo, in capo al venditore, di accendere una polizza minima (di norma in conformità Institute Cargo Clauses, mentre nel CIP è previsto ora l’obbligo di stipulare una polizza “all risks”.
  • Organizzazione del trasporto con mezzi propri del venditore o dell’acquirente nei termini FCA, DAP, DPU e DDP: e’ prevista la possibilità che il trasporto nelle rese FCA e DAP/DPU e DDP venga svolto non con corrieri terzi bensì utilizzando mezzi di trasporto propri di venditore (nelle rese D) e compratore (nella resa FCA).
  • DAT/DPU: la resa DAT (Delivery At Terminal, consegna al terminal) è stato modificato in DPU (Delivery at Place Unloaded – Reso al Luogo di Destinazione Scaricato).Sicurezza: è stata introdotta la previsione degli adempimenti relativi alla sicurezza, “security-related obligations” ora enucleati agli articoli A4 e A7;

Queste in estrema sintesi le principali novità della edizione 2020.

Da ultimo si rammenta, a ulteriore conferma di quanto sopra accennato, ossia che gli Incoterms non sostituiscono il contratto, la pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui, l’inserimento nel contratto di vendita internazionale a distanza di beni mobili di una clausola CIF, che sposti il momento di trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, non osta – in assenza di un’espressa  deroga pattizia – alla giurisdizione consentita dall’art. 4 della L. n.218/95 secondo cui la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (Cass. civ. 28 giugno 2019 n. 17566).

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