Il nuovo Codice dei contratti pubblici: cosa cambia dal 1° luglio?
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28 Giugno 2023

Il nuovo Codice dei contratti pubblici: cosa cambia dal 1° luglio?

di MDA
su Diritto e Rovescio
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Il nuovo Codice degli appalti, in vigore dal 1° luglio 2023, mira a riformare il settore pubblico degli appalti per migliorare qualità ed efficienza.

Dal 1° luglio 2023 trova concreta applicazione il nuovo Codice degli appalti, con cui il Governo si pone l’obiettivo di riorganizzare il settore degli appalti pubblici, al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle commesse. Il testo è ricco di importanti novità ed è stato fortemente voluto quale riforma trainante nel quadro delle misure previste dal PNRR, nella ferma convinzione che gli appalti pubblici costituiscano oggi più che mai un’essenziale leva strategica di rilancio di un’economia provata dalla pandemia da Covid-19 e, in tempi ancora più recenti, dagli effetti indotti dal confitto bellico russo-ucraino.

Il nuovo Codice contiene una parte dedicata ai principi generali, dodici articoli, in cui si nota una nuova attenzione al rispetto di un paradigma di fiducia, buona fede, affidamento e tensione al risultato (inteso come tempestività, qualità e prezzo), da un lato; una valorizzazione della buona riuscita in termini di esecuzione del contratto, dall’altro. Nella seconda parte del Codice viene delineata la gestione completa del progetto, dall’intero ciclo di vita del contratto alla digitalizzazione del processo. Si giustifica il cambio terminologico e sostanziale del r.u.p.: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, soggetto incaricato della totalità dell’operazione.

Rinnovata è anche la disciplina delle cause di esclusione e, in particolare, degno di nota è l’inserimento di una specifica disposizione riguardo l’”illecito professionale grave”, dove la qualificazione espressa in termini di “gravità” viene esplicitata, non rimanendo mero artificio stilistico. Sparisce ogni limite al subappalto, così come il divieto di quello “a cascata”, a meno che la stazione appaltante non preveda limitazioni specifiche e motivate.

Qualche perplessità desta la responsabilità solidale del mandante rispetto alla capogruppo-mandataria nei raggruppamenti temporanei di imprese di tipo “verticale”, prima giustamente esclusa; sarà difficile per la capogruppo-mandataria di un raggruppamento verticale reperire mandanti.

Inoltre, con il nuovo Codice è stata riordinata la disciplina del partenariato pubblico-privato, un istituto che viene definito a livello generale: al suo interno si possono trovare diversi tipi contrattuali, quali le concessioni, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità; sopravvive la finanza di progetto ad iniziativa privata e viene introdotto il partenariato pubblico-privato “istituzionale”, che si realizza attraverso la creazione di un soggetto giuridico, partecipato congiuntamente dalla parte pubblica e dalla parte privata. La scommessa è quella di un’arricchente “contaminazione” tra pubblico e privato.

Infine, il nuovo Codice dei contratti modifica – in parte – lo speciale rito processuale in materia di appalti: si prevede che negli atti di parte e nei provvedimenti del giudice venga identificato il codice identificativo di gara (CIG) e che gli eventuali ricorsi per motivi aggiunti non siano più soggetti al pagamento del contributo unificato, ovvero la (giustamente) criticata imposta che lo Stato pretende, per accedere al processo.

È presto per ogni giudizio, ma non per un primissimo commento sui principi del Codice. Essi sono sacrosanti, certo; anche se tali principi, forse, erano già insiti nel nostro ordinamento in fonti normative precedenti, a cominciare dalla Costituzione. Appare però singolare come il nuovo Codice si premuri di predicare i principi di buona fede, fiducia ed affidamento, proprio nel momento in cui lo Stato pretende per legge – anche se con lo “sconto” – la restituzione di parte rilevante del fatturato dei fornitori delle aziende sanitarie (regolari vincitori di gare d’appalto) a seguito della disciplina normativa del c.d. payback. La motivazione consiste nel fatto che le Regioni hanno superato i limiti di spesa. Come dire, se il committente spende più di quanto può, paga il fornitore.

Avvocato

Socio MDA Studio Legale e Tributario

(Venezia – Padova – Treviso)

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