Ferie e Retribuzione: Sentenza Chiave
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03 Novembre 2020

Ferie e Retribuzione: Sentenza Chiave

di MDA
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Sulla retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie (Cass., Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n. 22401)

Con la Sentenza n. 22401 del 15 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento già espresso con la pronuncia n. 13425/19 statuendo che, in materia di determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie, la normativa interna dev’essere interpretata in maniera conforme al diritto comunitario.

In rapporto all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, a norma del quale il lavoratore ha diritto alle «ferie annuali retribuite» la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che: «L’espressione “ferie annuali retribuite” significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale tipo di riposo»; «il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo costituiscono due aspetti di un unico diritto. L’obbligo di pagare tali ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, in una situazione, che dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro» (così sentenza Robinson-Steele del 16.3.2006, sentenza Schultz-Hoff del 20.12.2009, sentenza Williams e altri del 15.9.2011; sentenza Z.J.R. Lock del 22.5.2014; sentenza Torsten Hein del 13.12.2018).

E’ stato quindi affermato il principio per cui va garantito al lavoratore, durante le ferie, un trattamento retributivo sostanzialmente equivalente a quello corrisposto al lavoratore per lo svolgimento della prestazione, in ragione dell’esigenza di non disincentivare la fruizione delle ferie medesime.

Nel dettaglio, alcune pronunce della Corte di Giustizia hanno specificato il concetto di retribuzione “paragonabile”, stabilendo che al fine del calcolo della retribuzione delle ferie va considerato «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro» e «gli elementi della retribuzione complessiva correlati allo status personale e professionale» ovvero «le integrazioni collegate alla qualifica di superiore gerarchico, alla anzianità e alle qualifiche professionali», mentre vanno esclusi dal calcolo «gli elementi complessivi della retribuzione complessiva del lavoratore diretto esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (così sentenza Williams e altri del 15.9.2011; sentenza Z.J.R. Lock del 22.5.2014); le medesime sentenze precisano che, quando il trattamento economico è articolato in diverse voci, il giudice nazionale deve effettuare una valutazione voce per voce per stabilire quali voci rientrino nella retribuzione delle ferie.

Tuttavia, in applicazione dei suddetti principi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato, ad esempio, che nella retribuzione “paragonabile” deve tenersi conto dello straordinario, quando abbia carattere ampiamente prevedibile e abituale (l’incidenza è quella corrispondente alla media in un periodo “significativo”): così sentenza Torsten Hein del 13.12.2018.

In merito, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che è «compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (in est: il nesso intrinseco ….) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall’altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell’Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE», ma non ha fornito elementi per una valutazione in concreto delle singole voci da considerare nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie.

Particolarmente interessanti in questo senso risultano alcune sentenze di merito (Trib. Lecce n. 3273 del 22 ottobre 2018; Trib. Milano n. 1703 del 31 agosto 2018 e n. 891 del 15 aprile 2019), che, ad esempio, hanno incluso nella retribuzione delle ferie alcune indennità ritenute compensative di specifiche penosità connesse allo svolgimento delle mansioni e corrisposte in maniera continuativa e, d’altra parte, hanno escluso dalla retribuzione delle ferie lo straordinario e le indennità per lavoro notturno, domenicale o festivo, in quanto connesse alla collocazione oraria della prestazione e non alle qualità caratteristiche delle mansioni assegnate al lavoratore.

Si tratta di un tema di particolare rilievo, la cui evoluzione può determinare un incremento di contenzioso, considerato che talvolta i contratti collettivi applicati dalle Aziende condizionano la corresponsione di voci indennitarie alla “presenza effettiva” sul luogo di lavoro, in potenziale contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione.

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