Difformità tra ISC indicato nel contratto e ISC reale
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01 Marzo 2018

Difformità tra ISC indicato nel contratto e ISC reale

di MDA
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Prime pronunce in tema di difformità tra ISC indicato nel contratto e ISC reale; la difformità non comporta l'applicazione dell’art. 117 TUB

Intervenendo su un tema sinora rimasto, in gran parte, insondato, il Tribunale di Treviso ha riconosciuto che, in caso di difformità tra l’Indicatore Sintetico di Costo indicato in contratto e l’ISC reale, non può essere dichiarata la nullità del tasso applicato, ai sensi dell’art. 117 del TUB, ma può esservi spazio solo per domande di tipo risarcitorio da responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, certo non rilevabili d’ufficio, con conseguente rigetto della domanda, ove limitata alla declaratoria di nullità. Il Tribunale, inoltre, ha escluso l’applicazione del comma 8 dell’art. 117 TUB, non potendosi ritenere che l’indicazione dell’ISC rientri nel contenuto minimo del contratto, fermo restando che comunque tale norma non potrebbe ritenersi pacificamente applicabile in caso di mera discrasia tra quanto indicato e il dato reale (Tribunale di Treviso, 20.07.2017, n. 1662).

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