Difesa lavoratore in procedimento disciplinare
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01 Luglio 2020

Difesa lavoratore in procedimento disciplinare

di MDA
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Nel procedimento disciplinare l’assenza all’audizione non è sempre giustificata dalla malattia

Con la Sentenza n. 980 del 17 gennaio 2020 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, pur avendo ribadito che, nell’ambito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro ha l’obbligo di sentire il lavoratore che abbia fatto richiesta di audizione nei termini, ha tuttavia rilevato che il diritto di difesa del lavoratore non è privo di limiti. In particolare,  laddove sia stato convocato dal datore di lavoro per una certa data, il lavoratore non ha diritto ad ottenere il differimento dell’incontro in forza del mero stato di malattia, perché detta condizione, seppur certificata, non integra di per sé un’impossibilità assoluta ad allontanarsi da casa (o dal luogo di cura); occorre, invece, che il lavoratore deduca la natura ostativa della malattia allo spostamento fisico e dimostri, quindi, che il differimento dell’audizione personale costituisce un’effettiva esigenza difensiva, non altrimenti tutelabile. (Cass. Sez. Lav. 17 gennaio 2020, n. 980).

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