David di Michelangelo e Uomo Vitruviano: sì del tribunale di Venezia (e Firenze) alla tutela dell’immagine.
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12 Ottobre 2023

David di Michelangelo e Uomo Vitruviano: sì del tribunale di Venezia (e Firenze) alla tutela dell’immagine.

di MDA
su Diritto e Rovescio
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, in ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione, stabilisce la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel 2004 è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 1 stabilisce che, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, ai fini della preservazione della memoria della comunità nazionale e del suo territorio nonché della promozione dello sviluppo e della cultura. Dall’entrata in vigore del Codice sono stati piuttosto rari i casi in cui l’Autorità Giudiziaria ha avuto modo di occuparsi della tutela dei beni culturali, ma a distanza di pochi mesi il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Firenze si sono pronunciati su vicende relative all’utilizzo non autorizzato di opere d’arte per scopi commerciali, enunciando importanti principi in materia di protezione del patrimonio artistico.

In entrambi i casi la tutela non è stata limitata alla riproduzione, ma è stata estesa all’immagine del bene culturale.

Nel novembre 2022 il Tribunale di Venezia ha inibito ad una nota azienda tedesca che da anni commercializzava un puzzle con l’immagine del disegno di Leonardo da Vinci raffigurante l’Uomo Vitruviano, conservato nelle Galleria dell’Accademia, l’utilizzo a fini commerciali dell’opera, in qualsiasi forma e su qualsiasi prodotto, e ciò anche al di fuori del territorio nazionale. Su ricorso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Il Tribunale ha reputato illecita la condotta consistente nell’appropriazione indebita, perché senza autorizzazione, dell’immagine e del nome dell’Uomo Vitruviano, asserviti ad uno sfruttamento economico, affermando che la commercializzazione del prodotto determinava l’effetto di svilire l’immagine dell’opera.

Con una sentenza dell’aprile 2023 il Tribunale di Firenze sembra essersi spinto oltre, riconoscendo il diritto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all’immagine del bene culturale. La pronuncia è stata resa, accogliendo l’azione promossa dal Ministero contro una nota società editrice, che nel mese di agosto del 2020 aveva pubblicato sulla copertina di una rivista una riproduzione del David di Michelangelo, senza alcuna autorizzazione, anzi, in contrasto con le determinazioni della Galleria dell’Accademia di Firenze e per di più con un lavoro di cartotecnica lenticolare per effetto del quale la statua simbolo del Rinascimento italiano veniva sovrapposta al volto del modello italiano più famoso al mondo.

Non è, peraltro, la prima volta che il Tribunale di Firenze si pronuncia a tutela dell’immagine del David di Michelangelo: nell’aprile 2022 ad essere censurata come illecita era stata la condotta di un’azienda toscana produttrice di statue in marmo riproduzione dei grandi capolavori classici, che aveva pubblicato sul proprio sito la copia del David da essa realizzato.

Nel caso più recente l’utilizzo a fini commerciali dell’immagine riproducente il David di Michelangelo, è stato ritenuto illecito, perché avvenuto senza autorizzazione ed in quanto la tecnica utilizzata era tale da offuscare l’immagine del David, confondendola con l’immagine di un modello icona del mondo della moda: il Tribunale ha sostenuto che in tal modo si era determinata una diminuzione del valore ideale dell’immagine dell’opera d’arte.

La società editrice della rivista è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto all’immagine del bene culturale, essendo tale diritto stato riconosciuto come “espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione”.

Nella pronuncia si afferma espressamente che tra i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione vi è, ai sensi dell’art. 9, la promozione dello sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. Proprio dalla disciplina contenuta nella Costituzione e nel Codice dei Beni Culturali (artt. 107 e 108) discende che fine della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale è la sua pubblica fruizione: fine che coincide con il fine ultimo di preservare la memoria della comunità nazionale, attribuendosi al patrimonio storico ed artistico una valenza identitaria.

La sentenza del Tribunale di Firenze è stata accolta con estremo favore dal Ministro Sangiuliano, che ha sottolineato come essa statuisca un principio di rilevante portata: i beni culturali sono espressione diretta dell’identità collettiva dei cittadini e la loro immagine va protetta, in quanto costituisce una testimonianza della cultura della Nazione.

È sotto gli occhi di tutti che vicende analoghe a quelle esaminate dai Tribunali ricorrono con una certa frequenza. Sarà pertanto interessante valutare in un immediato futuro se l’impatto di tali pronunce sia tale da determinare la fissazione di limiti più stringenti nell’utilizzo nelle opere d’arte a fini di pubblicità e commerciali.

 

Alessio Vianello – Aldo Veglianiti

Avvocati

Partners MDA Studio Legale e Tributario (Venezia-Padova-Treviso)

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