Concordato Continuità: Proventi non Vincolati ai Creditori
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03 Novembre 2020

Concordato Continuità: Proventi non Vincolati ai Creditori

di MDA
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Nel caso di continuità aziendale la proposta di concordato non deve necessariamente prevedere la diretta destinazione a favore dei flussi reddituali rinvenienti dalla continuazione dell’attività di impresa

La Corte territoriale, con la pronuncia del 28 settembre 2020, è intervenuta con riferimento a quanto disposto dall’art. 186-bis L.F. evidenziando che, tale norma, non dispone quale elemento indefettibile caratterizzante il concordato con continuità aziendale che i proventi in qualsiasi modo ritratti dall’esercizio dell’attività di impresa in continuità debbano essere, nella proposta e nella previsione del piano, direttamente destinati ai creditori.

Allo stesso modo è stato chiarito che questi non devono necessariamente partecipare al rischio d’impresa e quindi all’alea derivante dalla prosecuzione dell’attività.

Tale conclusione a cui è giunta la Corte, risulta fondata sulla ratio della disciplina di riferimento che, spiegano i giudici Veneziani, è chiaramente finalizzata alla minimizzazione, e possibilmente all’esclusione, dei rischi connessi all’esercizio di un’attività imprenditoriale che non essendo strettamente funzionale alla sola liquidazione dei cespiti a tal fine impiegati (come invece accade in ipotesi di esercizio provvisorio nel contesto fallimentare) potrebbe comportare rischi di ulteriore compressione del quadro economico dell’impresa. (App. Venezia, Ordinanza n. 2576 del 28 settembre 2020).

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