Cassazione: Sequestro Edilizio, Cambia Orientamento
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03 Luglio 2018

Cassazione: Sequestro Edilizio, Cambia Orientamento

di MDA
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Può essere disposto il sequestro di un’opera edilizia abusiva in zona vincolata quando i lavori sono già stati ultimati?

Con sentenza n. 26272 depositata lo scorso 8 giugno 2018 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sui presupposti del sequestro preventivo in materia di reati edilizi e paesaggistici, ha ritenuto illegittimo il sequestro di un’opera edilizia realizzata in assenza di permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo, ritenendo che, una volta ultimati i lavori, venga meno il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (c.d. periculum in mora).
In tema di reati edilizi e paesaggistici la Suprema Corte in passato aveva invece più volte ritenuto che, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro, fosse sufficiente la sola esistenza di una struttura abusiva in area vincolata, indipendentemente dall’essere o no l’edificazione ancora in corso, sul presupposto che anche l’opera ultimata continuerebbe a ledere il bene giuridico della tutela dell’assetto del territorio.
Questo tradizionale orientamento è stato rivisto dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha distinto tra le ipotesi di edificazione in corso (ove il sequestro ferma la prosecuzione dei lavori e impedisce effettivamente l’aggravamento delle conseguenze del reato) dalle ipotesi in cui i lavori sono giunti a compimento.
In questo secondo caso il periculum in mora non può essere desunto solo dall’esistenza ed entità delle opere ultimate, essendo invece necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica delle stesse, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente pregiudicare il bene protetto dal vincolo, sulla base di un puntuale accertamento da parte del Giudice.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione esclude ancora una volta ogni automatismo tra la presenza ed il semplice utilizzo di un manufatto abusivo ultimato in zona vincolata e l’attuale compromissione degli interessi ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.

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