Il caro bollette riaccende l’interesse per autoconsumo e comunità energetiche.
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14 Ottobre 2022

Il caro bollette riaccende l’interesse per autoconsumo e comunità energetiche.

di MDA
su Diritto e Rovescio
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In epoca di crisi energetica si fa un gran parlare di autoconsumo di energia rinnovabile.

In epoca di crisi energetica si fa un gran parlare di autoconsumo di energia rinnovabile.

Ben si comprende il perché; proprio per il grande interesse, che deriva dal caro bollette, val la pena di chiarire cosa siano l’autoconsumo e le comunità energetiche.
L’uno come le altre sono disciplinati dalla direttiva 2018/2001 UE (artt. 20 e 21), ossia dalla stessa direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile. La direttiva, per intenderci, che ha fissato gli ambiziosi obiettivi europei di parziale decarbonizzazione al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
Fino al recepimento della direttiva l’autoconsumo da fonti rinnovabili è stato regolato – in via transitoria – dall’art. 42 bis del decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020.
Infine, il decreto legislativo n. 199/2021 ha recepito la direttiva e distingue (art. 3) tra: autoconsumatore di energia rinnovabile, ossia colui che produce per proprio consumo e che può immagazzinare o vendere l’energia prodotta (a determinate condizioni); autoconsumatori di energia rinnovabile, ossia gruppi che agiscono collettivamente ai medesimi fini; comunità energetiche, che costituiscono soggetti giuridici a tutti gli effetti.

Nel primo caso, si tratta di un singolo cliente finale; nel secondo caso di due o più clienti finali, che si associano; nel terzo caso l’autoconsumo è organizzato attraverso un soggetto giuridico autonomo, i cui poteri di controllo fanno capo esclusivamente a: persone fisiche, PMI, amministrazioni locali (es. Comuni), enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Il meccanismo di costituzione e funzionamento dell’autoconsumo (individuale o collettivo) e delle comunità energetiche è regolato dagli articoli 30 (autoconsumo) e 31 (comunità energetiche) del D.Lgs. n. 199/2021, norme che ne disegnano il perimetro applicativo.
Così, ad esempio, l’autoconsumatore può produrre anche in siti diversi rispetto al luogo di consumo, a condizione che la connessione avvenga attraverso un collegamento di lunghezza non superiore a dieci chilometri. L’autoconsumo collettivo implica che i clienti finali debbano trovarsi nello stesso edificio o condominio e che non costituisca esercizio di attività commerciale ed industriale principale. Le comunità energetiche aumentano sensibilmente il proprio perimetro d’azione, ma anch’esse con alcuni limiti: per esempio, i partecipanti alla comunità energetica possono condividere l’energia nell’ambito della stessa zona di mercato e resta fermo l’obbligo della medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi.

In generale, l’autoconsumo, sia nelle forme più semplici di cliente finale unico o collettivo, sia nella forma strutturata di comunità energetica, costituisce un importante strumento di soluzione del caro bollette, anche se di non semplice attivazione. Sono istituti complessi, che involgono profili tecnici e giuridici non banali, specie nella forma organizzata della comunità energetica. Ciò non deve certo scoraggiare, ma sollecitare una doverosa attenzione ai profili autorizzativi e contrattuali. L’autoconsumo è certamente una strada da valorizzare e da percorrere con convinzione, ma al tempo stesso con attenzione.

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