Attività concorrenziale illecita: si applica il criterio equitativo per la liquidazione dei danni
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15 Aprile 2023

Attività concorrenziale illecita: si applica il criterio equitativo per la liquidazione dei danni

di MDA
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La Corte di Cassazione permette la liquidazione equitativa del danno all'immagine da concorrenza sleale con contraffazione di marchio, richiedendo prova dell'esistenza del danno.

La Corte di Cassazione prende posizione sulla liquidazione del danno all’immagine derivante da attività concorrenziale illecita connotata dalla contraffazione del marchio e dalla conseguente commercializzazione parassitaria dei prodotti a prezzi inferiori posti in essere da altra impresa concorrente, stabilendo che il risarcimento di tale danno, stante la difficoltà di determinazione, resta legittimamente definito mediante la liquidazione in via equitativa. Il danno all’immagine commerciale è una tipica conseguenza dannosa dell’attività̀ concorrenziale illecita siccome connotata dalla contraffazione del marchio e dalla conseguente parassitaria commercializzazione dei prodotti a prezzi inferiori.  Il Collegio ha affermato che chi agisce ai sensi dell’art. 2598 c.c. deve fornire la prova dell’esistenza del danno derivato dagli atti di concorrenza sleale, mentre è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa quantificazione. Per quanto concerne poi il lucro cessante, derivante dalla contrazione del fatturato per effetto della concorrenza sleale, tale voce di danno potrà essere determinata in base all’analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purché si indentifichi lo spazio del mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l’essenza dell’illecito, è stata realizzata (Cassazione, ord. 12.12.2022, n. 36138).

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