Assoluzione Delegato Sicurezza: Colpa dei Lavoratori in Infortunio
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02 Marzo 2019

Assoluzione Delegato Sicurezza: Colpa dei Lavoratori in Infortunio

di MDA
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Infortuni sul lavoro: il delegato per la sicurezza non è penalmente responsabile in caso di infortunio sul lavoro determinato dal comportamento abnorme del lavoratore

Con sentenza n. 2677, depositata in data 21 dicembre 2018, il Tribunale monocratico di Padova si è pronunciato in merito alla responsabilità penale del delegato per la sicurezza, tratto a giudizio per un infortunio sul lavoro che, secondo l’accusa, sarebbe dipeso dalla assenza nel reparto produttivo di un mezzo di sollevamento adeguato alle dimensioni di una lamiera da spostare mediante magnete e bilancino.

In realtà l’infortunio è avvenuto a causa dell’improvvido sollevamento contemporaneo di due lamiere, una delle quali, staccandosi dal magnete, è rovinata addosso al lavoratore, cagionandogli lesioni gravi agli arti inferiori.

Il Giudice infatti ha assolto il delegato per la sicurezza perché il fatto non sussiste, rilevando che l’infortunio era addebitabile esclusivamente al comportamento dei due lavoratori – uno addetto a manovrare il mezzo di sollevamento e l’altro a punzonare la lamiera – i quali avevano operato in modo incauto, oltre che illogico ed imprevedibile, disattendendo le procedure aziendali sulle modalità di sollevamento delle lamiere e di utilizzo dei magneti. Se, da un lato, è onere del datore di lavoro o del delegato per la sicurezza garantire ai dipendenti la sicurezza sul lavoro e, a tal fine, valutare tutti i rischi presenti in azienda, dall’altro lato, non è possibile ritenerlo penalmente responsabile allorché questi abbia messo a disposizione tutta la strumentazione idonea allo svolgimento della lavorazione in sicurezza, abbia impartito ai dipendenti adeguata formazione ed abbia predisposto una specifica procedura per lo svolgimento della prestazione lavorativa in sicurezza.

Il Giudice ha stabilito che il comportamento di entrambi i lavoratori coinvolti nell’incidente fosse da qualificare come abnorme ed imprevedibile, sì da costituire la causa esclusiva dell’evento lesivo, richiamando sul punto anche la più attenta giurisprudenza di legittimità ed escludendo qualsiasi concorso colposo nei confronti dell’imprenditore (Trib. Padova, sent. n. 2677/2018).

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