Applicazione art. 120 TUB: Pronuncia Torino.
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03 Maggio 2019

Applicazione art. 120 TUB: Pronuncia Torino.

di MDA
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Corte d’Appello di Torino 20.03.2019 n. 509: un importante e dettagliato contributo sulla vexata quaestio dell’ operatività o meno del novellato art. 120 TUB con L. 147/13 prima della Delibera CICR 08.08.2016.

Corte d’Appello di Torino 20.03.2019 n. 509: un importante e dettagliato contributo sulla vexata quaestio dell’ operatività o meno del novellato art. 120 TUB con L. 147/13 prima della Delibera CICR 08.08.2016.

La questione sul dies a quo dell’applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 120 TB come novellato dalla L. 27.12.2013 n. 147 è ancora aperta e fronte di ampie discussioni, naturalmente sino alla nuova norma così come introdotta dal D.L. 14.02.2016 n. 18 (conv. con L. 8.04.2016 n. 49) e alla successiva Delibera CICR attuativa del 08.08.2016. Come noto, la norma così come modificata dal 2014, nonostante lo prevedesse, non è mai stata seguita dalla Delibera CICR attuativa prima della nuova norma e, pertanto, per tale arco di tempo rimane aperta la questione se la norma fosse o meno già operativa o se continuasse, invece, ad operare il vecchio art. 120 TUB, con legittimità dell’anatocismo pattuito con reciprocità.

Si fronteggiano sul punto due tesi, una secondo la quale sin dal 2014 opererebbe il divieto assoluto di anatocismo essendo abrogato l’art. 120 TUB nella vecchia formulazione, l’altra secondo la quale ciò invece non può essere per diversi e tra di loro autonomi motivi:

  1. perché è lo stesso art. 120 TUB che rimanda alla Delibera CICR, sia pur con i limiti imposti da essa normativa primaria, in stretta aderenza con il disposto di cui all’art. 161, 5° comma del Testo Unico Bancario, che prevede che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuato ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legilsativo”;
  2. perché vi è l’interesse ad una applicazione uniforme della normativa secondo regole precise per tutti e lasciare che ogni Istituto applichi la norma con modalità operative da adottorare liberamente demanderebbe agli Istituti stessi un potere che invece la norma ha demandato al CICR;
  3. perché se anche il legislatore intenda vietare l’anatocismo lo intende fare con un divieto “regolamentato” anche considerato che non solo l’anatocismo è istituto ammesso e e praticato ordinariamenti in altri paesi dell’Unione Europea ma l’art. 1283 c.c. non vieta ma consente la produzione di interessi su interessi, seppure a determinate condisizioni.

Sul punto la nuova norma prevista dalla L. 08.04.2016 n. 49 non ha fatto chiarezza, non prevedendo disposizioni transitorie né la giurisprudenza di legittimità ha ancora fatto chiarezza. Un importante contributo in favore della seconda tesi viene dato dalla sentenza in esame, che con motivazione dettagliata e che ripercorre la tematica e le tesi contrapposte, valorizzando anche quanto previsto dal D.lgs. 12.05.2015 n. 72 (attuativo della Direttiva 2013/36/UE) che ha ribadito che l’art. 161, comma 5 del TUB “rimane fermo” e, quindi, in assenza di una specifica disciplina transitoria specifica appare l’unica disciplina transitoria applicabile. Ciò in attesa che si pronunci sul punto la Suprema Corte.

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